Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 05/07/1989 (Rv. 463303 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IMPRESA DESIGNATA - CORRESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - SOLIDARIETÀ - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IMPRESA DESIGNATA - CORRESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - SOLIDARIETÀ - SUSSISTENZA.*
L'impresa assicuratrice, che sia designata al risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato (o non assicurato), ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non si sottrae al principio della solidarietà nel debito risarcitorio, quando vi siano più corresponsabili del fatto, salvo però restando, anche in tale ipotesi, il "massimale" fissato dall'art. 21 della citata legge (il quale peraltro riguarda la prestazione di risarcimento e non l'eventuale autonoma obbligazione per interessi e maggior danno in caso di "mora debendi"). (V 369/85, mass n 438570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)