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Sez. U, Sentenza n. 359 del 25/01/1985 (Rv. 438570 - 01)

CONTABILITÀ PUBBLICA - LEGGE E REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE - CREDITI VERSO LO STATO - RITARDO COLPOSO NELL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438570-01

CONTABILITÀ PUBBLICA - LEGGE E REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE - CREDITI VERSO LO STATO - RITARDO COLPOSO NELL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni del R.d. 23 maggio 1924 n. 827, sui procedimenti necessari a che i crediti verso lo stato divengano esigibili mediante l'emissione del mandato di pagamento, non escludono che l'amministrazione debitrice, la quale colposamente ritardi l'attivazione di detti procedimenti, sia tenuta agli interessi moratori ed al risarcimento del danno. (V 2762/78, mass n 392171; (V 2737/71, mass n 353915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)