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Sez. L, Sentenza n. 3666 del 27/05/1983 (Rv. 428562 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DEL MOMENTO DI VERIFICAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO - CRITERIO DI MERA APPROSSIMAZIONE - INAPPLICABILITÀ - CRITERI UTILIZZABILI - MEZZI - ACCERTAMENTI SANITARI COMPIUTI IN SEDE AMMINISTRATIVA E DELLE COLLEGIALI MEDICHE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428562-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DEL MOMENTO DI VERIFICAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO - CRITERIO DI MERA APPROSSIMAZIONE - INAPPLICABILITÀ - CRITERI UTILIZZABILI - MEZZI - ACCERTAMENTI SANITARI COMPIUTI IN SEDE AMMINISTRATIVA E DELLE COLLEGIALI MEDICHE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*

In tema di pensione d'Invalidità, il giudice del merito deve individuare il momento di verificazione del rischio assicurativo non con mera approssimazione ma con la massima precisione possibile, dopo aver analizzato le singole malattie, valutandole nella loro globalità, ed aver esaminato i fattori extrapatologici che possono concretamente influire sulla capacità di guadagno, previa effettuazione, altresì, di tutti gli accertamenti che possono rivelarsi utili al fine di rendersi conto dell'effettiva epoca di cessazione o di riduzione dell'attività lavorativa dell'assicurato e della relativa dipendenza dal complesso invalidante; ai fini del detto accertamento, resta poi esclusa qualsiasi efficacia vincolante degli accertamenti sanitari compiuti in Sede amministrativa e delle collegiali mediche (art. 147 disp. Att. Cod. proc. civ.), salva la valutabilità di tali risultanze secondo la regola generale di cui all'art. 116 cod. proc. civ. (V 2260/80, mass n 405933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)