Sez. L, Sentenza n. 2260 del 08/04/1980 (Rv. 405933 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DI MERA APPROSSIMAZIONE - INAPPLICABILITA - CRITERI UTILIZZABILI - MEZZI - INTERROGATORIO NON FORMALE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DI MERA APPROSSIMAZIONE - INAPPLICABILITA - CRITERI UTILIZZABILI - MEZZI - INTERROGATORIO NON FORMALE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
Per l'accertamento del momento di verificazione del rischio assicurativo e della correlativa decorrenza della pensione di invalidita il giudice del merito non puo procedere con criterio di mera approssimazione, anche se puo utilizzare un procedimento di natura presuntiva ed un apprezzamento di carattere pragmatico, con valutazione globale delle singole malattie in riferimento ai fattori extrapatologici. Ed a tal fine deve procedere a quegli incombenti previsti dalla normativa sul nuovo rito del lavoro ed effettuare quegli accertamenti che possano rivelarsi utili, non escluso lo interrogatorio non formale delle parti, che puo permettere allo stesso giudice di rendersi concretamente conto dell'effettiva epoca di cessazione o di riduzione dell'attivita lavorativa dell'assicurato e della relativa dipendenza dal complesso invalidante, sicche le circostanze cosi emerse possono essere nuovamente vagliate dal consulente tecnico anche attraverso la semplice sua audizione a chiarimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)