Sez. 6, Sentenza n. 4163 del 09/02/1995 Ud. (dep. 19/04/1995) Rv. 201255 - 01
Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - In genere | Proscioglimento nel merito - Condizioni - Conseguenze in tema di impugnazioni.
Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - In genere
In presenza di una causa estintiva del reato, (amnistia), l'obbligo del Giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanza idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento. Pertanto quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge, né l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)