Sez. 4, Sentenza n. 2619 del 08/11/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236095 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Estinzione del reato - Dichiarazione - Condizioni - Rapporto con l'assoluzione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In presenza di una causa estintiva del reato non è applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che la prova dell'innocenza emerga "positivamente" dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti: da ciò consegue che l'art. 129 cod. proc. pen. non trova applicazione in caso di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova, anche se in tali casi potrebbe ugualmente pervenirsi all'assoluzione dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)