Sez. 2, Sentenza n. 3629 del 04/06/1981 (Rv. 414247 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITI DI DESTINAZIONE DELLE COSE DI PROPRIETA INDIVIDUALI - FORMULAZIONE MEDIANTE INDICAZIONE DELLE ATTIVITA VIETATE O MEDIANTE RIFERIMENTO AI PREGIUDIZI DA EVITARE - ACCERTAMENTI RELATIVI - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITI DI DESTINAZIONE DELLE COSE DI PROPRIETA INDIVIDUALI - FORMULAZIONE MEDIANTE INDICAZIONE DELLE ATTIVITA VIETATE O MEDIANTE RIFERIMENTO AI PREGIUDIZI DA EVITARE - ACCERTAMENTI RELATIVI - CRITERI.*
I limiti di destinazione delle cose di proprieta individuali nel regime condominiale possono essere formulati nel regolamento sia mediante indicazione delle attivita vietate sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare: nella prima ipotesi e sufficiente verificare, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, se la stessa sia inclusa nell'apposito elenco; nella seconda ipotesi e necessario accertare l'effettiva capacita della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare. A tale ultimo fine, l'interpretazione della clausola regolamentare non puo essere condotta con esclusivo riferimento allo stato di fatto esistente alla data della sua formazione, ma tenendo conto anche di situazioni che, pure inesistenti a quel tempo, debbono ritenersi, per identita di ratio, da essa previste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)