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Sez. L, Sentenza n. 5332 del 12/10/1981 (Rv. 416073 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA - TRATTAZIONE E DECISIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI TALE GRADO - APPELLO - FORME E TERMINI ORDINARI - APPLICABILITÀ - CAMBIAMENTO DEL RITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416073-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA - TRATTAZIONE E DECISIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI TALE GRADO - APPELLO - FORME E TERMINI ORDINARI - APPLICABILITÀ - CAMBIAMENTO DEL RITO - NECESSITÀ.*

Qualora una controversia agraria- che, a norma dell'art. 409 n. 2 (nuovo testo) cod. proc. civ. è soggetta, salva la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, alla disciplina del nuovo rito del lavoro - sia stata in primo grado trattata e decisa con il rito ordinario nonostante l'entrata in vigore, nel corso del giudizio, della legge 11 agosto 1973 n. 533, l'appello deve essere proposto nelle forme e nei termini ordinari, salva la successiva adozione, da parte del giudice di secondo grado, del provvedimento di cambiamento del rito ai sensi dell'art. 439 (nuovo testo) cod. proc. civ. (V. 3638/81, mass. N. 414247; (V. 398/81, mass. N. 410866; (V. 6433/80, mass. N. 410198; (V. 4795/78, mass. N. 394476; (V. 444/78, mass. N. 389743).*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)