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Sez. 3, Ordinanza n. 25947 del 23/09/2025 (Rv. 676353-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Riconoscimento del nesso causale da parte della Commissione medica - Determinabilità dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. - Necessità. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676353-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella

allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)