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Sez. 3, Ordinanza n. 32550 del 14/12/2024 (Rv. 673208-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l’indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673208-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)