Sez. 2 - , Sentenza n. 11225 del 24/04/2019 (Rv. 653637 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)