Sez. 3, Sentenza n. 22917 del 13/12/2012 (Rv. 624789 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. anteriormente alla proposizione dell'istanza di ricusazione - Onere delle parti e doveri del giudice.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Posto che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non sospende "ipso iure" il processo e considerato che la sua definizione negativa ha efficacia automatica, nell'ipotesi di fissazione di termini perentori permane in capo alle parti, e ivi compresa quella di esse che ha presentato il ricorso in tempo successivo alla suddetta fissazione, l'onere di dare corso, nei termini stabiliti, alle attività di loro spettanza, senza necessità di alcuna comunicazione dell'avvenuta definizione in senso negativo dell'istanza di ricusazione o di alcun atto di riassunzione, conseguendone altresì che, intervenuta tale definizione in tempo anteriore alla scadenza dei termini fissati alle parti, legittimamente il giudice ricusato riprende, senza che sia richiesta una formale riassunzione, a svolgere i compiti impostigli dallo sviluppo del processo, quale la pronuncia della sentenza all'esito dei termini già assegnati ex art. 190 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)