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Sez. 5, Sentenza n. 11062 del 12/05/2006 (Rv. 591034 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica - Sottoscrizione dell'atto da parte del consegnatario - Omissione - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591034-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, la carenza del requisito della sottoscrizione dell'atto da parte del consegnatario, previsto dall'art. 60, comma primo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non determina l'inesistenza della notifica, ma si traduce in difetto formale sanabile dal raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)