Sez. 1, Sentenza n. 11078 del 10/10/1992 (Rv. 478851 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere | Avviso di accertamento - Notifica a mani del contribuente - Destinatario - Sottoscrizione o indicazione dei motivi della sua mancanza - Omissione - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere
La notifica dell'avviso di accertamento mediate consegna nelle mani del contribuente a norma dell'art. 137 cod. proc. civ., ancorché difetti dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, della sottoscrizione del destinatario o della indicazione dei motivi della mancata sottoscrizione, non è inesistente, restando tale difetto formale sanabile dal raggiungimento dello scopo o dalla rinnovazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)