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Sez. 3, Sentenza n. 28784 del 16/05/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273307 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di lottizzazione abusiva - Accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 - Estinzione dei reati edilizi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273307-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva in quanto essa presuppone la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria, mentre nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della loro costruzione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)