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Sez. 3, Sentenza n. 38064 del 18/06/2004 Ud. (dep. 28/09/2004) Rv. 230039 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di lottizzazione abusiva - Rilascio di concessione in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47 del 1985 - Irrilevanza - Confisca dei terreni lottizzati e dei manufatti abusivi - Obbligatorietà - Condonabilità delle sole opere edilizie ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 47 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230039-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai sensi dell'art. 36 del Testo unico n. 380 del 2001 (che ha sostituito l'art. 13 della legge n. 47 del 1985), determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva per la negatività dell'accertamento della cosiddetta doppia conformità delle opere eseguite, le quali non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Pertanto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 - anche quando risulti concessa una sanatoria delle opere edilizie ex art. 13 della stessa legge; quanto alla confisca dei manufatti abusivi, il giudice deve invece valutarne in concreto i presupposti, quando sia stato effettuato il condono edilizio ai sensi dell'art. 37 comma settimo della citata legge n. 47 per la presenza dei requisiti legittimanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma tredicesimo della predetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 29, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)