Sez. L - , Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020 (Rv. 658636 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Indennizzo in capitale - Riconoscimento giudiziale di maggiore percentuale di danno esistente fin dall'origine - Decorrenza - Riferimento alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - Necessità - Disciplina dettata dall'art. 84 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qualora sia riconosciuto dal giudice un indennizzo in capitale relativo al danno biologico in misura percentuale superiore a quella accertata in sede amministrativa ed in relazione al medesimo momento indicato nella domanda amministrativa originaria, la prestazione decorre, in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla data di cessazione del periodo di inabilità assoluta, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 dello stesso d.P.R. (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 84, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)