Sez. L, Sentenza n. 10626 del 19/07/2002 (Rv. 556022 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Costituzione della rendita a seguito di riconoscimento giudiziale di aggravamento di postumi prima non indennizzabili - Decorrenza - Riferimento alla data di raggiungimento della soglia invalidante - Necessità - Disciplina dettata dall'art. 84 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
In caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 84, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)