Sez. 3, Sentenza n. 950 del 25/03/1972 (Rv. 357222 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (VENDITA) - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - MODALITA.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (VENDITA) - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - MODALITA.*
La comunicazione o notificazione dell'alienazione della cosa locata - da farsi al conduttore perche questi possa adempiere ai propri doveri nei confronti del nuovo proprietario subentrato ex lege nella posizione di locatore - non esige alcun specifico requisito formale, potendo essere data in qualunque Forma idonea al raggiungimento dell'effetto della cognizione e provenire sia dal locatore alienante, sia dall'acquirente. (Conf 1287'53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)