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Sez. L, Sentenza n. 637 del 11/02/1978 (Rv. 389959 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - VENDITA - SOSTITUZIONE DEL COMPRATORE AL VENDITORE NEI DIRITTI DI CREDITO GIA MATURATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONSENSO DEL CONDUTTORE ALLA VENDITA - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CANONI NON ANCORA MATURATI NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE NUOVO LOCATORE - SUSSISTENZA - COMUNICAZIONE DELLA VENDITA IN UNA FORMA DETERMINATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389959-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - VENDITA - SOSTITUZIONE DEL COMPRATORE AL VENDITORE NEI DIRITTI DI CREDITO GIA MATURATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONSENSO DEL CONDUTTORE ALLA VENDITA - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CANONI NON ANCORA MATURATI NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE NUOVO LOCATORE - SUSSISTENZA - COMUNICAZIONE DELLA VENDITA IN UNA FORMA DETERMINATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La vendita di un immobile locato non comporta la sostituzione del compratore al venditore nei diritti di credito derivanti dalla locazione e gia maturati in favore del venditore stesso: essa, percio, non comporta una cessione del contratto di locazione ex art 1406 cod civ ma soltanto una successione a titolo particolare del compratore nel rapporto di locazione (che e rapporto di durata), per la quale non e necessario il consenso del conduttore. Questi e, di conseguenza, obbligato a pagare i canoni non ancora maturati al compratore - nuovo locatore, senza che la vendita debba essergli comunicata in una Forma determinata, bastando qualsiasi Forma idonea alla sua cognizione. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto sufficiente alla conoscenza dell'avvenuta vendita - con sentenza confermata sul punto del SC - la ricezione di due raccomandate, spedite dal legale dell'acquirente, sollecitatorie del pagamento del canone, nonche il fatto che il venditore - vecchio locatore non aveva sollecitato alcun pagamento). (V 950/72, mass n 357222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)