diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 453 del 07/02/1975 (Rv. 373725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTATORI DI OPERE E SERVIZI - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI PROPRI DIPENDENTI A QUELLE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE APPALTANTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTATORI DI OPERE E SERVIZI - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI PROPRI DIPENDENTI A QUELLE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE APPALTANTI - LIMITI.*

L'art 5 lettere e ed F della legge 23 ottobre 1960 n 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) prevede ipotesi in deroga all'Obbligo imposto dal precedente art 3 agli appaltatori di opere e servizi, con vincolo solidale a carico degli imprenditori appaltanti che utilizzano tali prestazioni, di adeguare le retribuzioni dei propri dipendenti a quelle dei lavoratori delle imprese presso cui debbono eseguirsi le suddette opere e servizi. Perche sussistano le suddette ipotesi e necessario che gli appalti abbiano ad oggetto attivita, produttive che si distaccano dal ciclo normale dell'impresa appaltante, richiedendo l'impiego di mano d'opera provvista di una specifica specializzazione e che, inoltre, le suddette attivita non siano continuative, ma si caratterizzino per la saltuarieta ed autonomia delle prestazioni fornite dai dipendenti dell'appaltatore. (V 1720/70, mass n 347756).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. E, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)