Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 03/10/1970 (Rv. 347756 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - UNIFORMITA DI TRATTAMENTO MINIMO AI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEGLI APPALTANTI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - UNIFORMITA DI TRATTAMENTO MINIMO AI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEGLI APPALTANTI - CONDIZIONI.*
L'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369, il quale dichiara che gli imprenditori, che appaltano opere o servizi da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con questo ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo ed ad assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti, non trova applicazione quando non ricorre alcun collegamento funzionale e organico tra le attivita svolte dai dipendenti della impresa appaltatrice delle opere o dei servizi (nella specie, addetti alla cucina della mensa aziendale, data in appalto a terzi, di un'impresa petrolifera) e le attivita dell'impresa appaltante (impresa petrolifera). L'uniformita di trattamento minimo ai dipendenti della impresa appaltatrice e assicurata dalla legge solo quando l'appalto sia direttamente collegato con l'attivita dell'impresa appaltante nell'ambito del medesimo processo produttivo. (V 102'68, mass n 330946).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)