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Sez. 5, Sentenza n. 2605 del 16/12/1977 Ud. (dep. 09/03/1978) Rv. 138239 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - FATTI SUCCESSIVI ALL'USO DELL'ASSEGNO - PAGAMENTO DELL'IMPORTO - RILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA O MENO DELL'AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138239-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - FATTI SUCCESSIVI ALL'USO DELL'ASSEGNO - PAGAMENTO DELL'IMPORTO - RILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA O MENO DELL'AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*

Poiche il reato di emissione di assegno a vuoto si consuma con l'uso del titolo e questo si realizza con la messa in circolazione dello stesso, e a tale momento che bisogna fare riferimento per accertare la sussistenza o meno dell'aggravante del caso di maggiore gravita, mentre i fatti successivi all'uso dell'assegno come il pagamento dell'importo possono avere influenza soltanto sulla misura della pena e non anche ai fini della esclusione della suddetta aggravante.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)