Sez. 5, Sentenza n. 1439 del 25/11/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152211 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO AD ESSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'AGGRAVANTE - FATTI SUCCESSIVI - RILEVANZA AI FINI DELLA MISURA DELLA PENA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO AD ESSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'AGGRAVANTE - FATTI SUCCESSIVI - RILEVANZA AI FINI DELLA MISURA DELLA PENA.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto si consuma con l'uso del titolo che si realizza con la messa in circolazione dello stesso ed è a tale momento che occorre fare riferimento per l'accertamento della maggiore gravità del caso. Pertanto i fatti successivi, quali il pagamento dell'importo o il risarcimento del danno, possono eventualmente avere Rilevanza ai fini della Determinazione della misura della pena, ma non per l'esclusione della suddetta aggravante. (Conf mass n 138239; (Conf mass n 133002; (Conf mass n 130959).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)