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Sez. 3, Sentenza n. 9753 del 22/05/1981 Ud. (dep. 03/11/1981) Rv. 150800 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150800-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - LIMITI.*

L'amministratore di una società, essendo tenuto ad osservare ed a far osservare tutte le Disposizioni imperative concernenti i vari aspetti della vita aziendale, di regola risponde personalmente della inosservanza delle norme assicurative e previdenziali dei suoi dipendenti. Solo nelle aziende di notevoli dimensioni può ammettersi una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti, i quali assumono così responsabilità per fatti preveduti dalla legge come reato: occorre però che, in tal caso, la ripartizione dei compiti risulti in modo non equivoco da norme interne, che risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda e che i collaboratori prescelti siano esperti e dotati di autonomia. In ogni altro caso il datore di lavoro è l'unico obbligato alla osservanza delle prescrizioni di legge in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili all'altrui negligenza, in quanto ricollegabili a responsabilità proprie per omessa vigilanza sulla puntuale osservanza degli adempimenti prescritti. (Conf mass n 131943).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)