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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16451 del 04/07/2017 (Rv. 645043 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO | Attività dell’Ufficiale giudiziario - Risultanze della relazione di notifica - Integrazione con successive dichiarazioni del notificatore o con le annotazioni sul registro cronologico - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645043-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO

L'attività di notificazione svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono previste al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)