Sez. 5 - , Ordinanza n. 17973 del 04/07/2019 (Rv. 654707 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazioni a cura degli avvocati - Omessa indicazione del numero cronologico - Invalidità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione a cura degli avvocati, l'omessa indicazione del numero di registro cronologico integra una mera irregolarità, poiché la stessa, sostanziandosi in un adempimento formale finalizzato alla registrazione, non è invece necessaria né ai fini dell'identificazione del soggetto notificante o del destinatario dell'atto, né della prova della data di spedizione, assumendo al riguardo rilevanza la data di consegna apposta dall'ufficio postale.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 54 art. 3 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 54 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)