Sez. 1, Sentenza n. 175 del 19/02/1971 Ud. (dep. 31/05/1971) Rv. 118047 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - RILASCIO DI CAMBIALI POI NON PAGATE - ESTORSIONE CONSUMATA E NON TENTATA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - RILASCIO DI CAMBIALI POI NON PAGATE - ESTORSIONE CONSUMATA E NON TENTATA.*
Il requisito del danno, necessario per la sussistenza del delitto di estorsione, puo ritenersi concretizzato anche dal semplice rilascio di cambiali in quanto queste, incorporando una promessa autonomamente ed astrattamente vincolante, e quindi un credito attuale, comportano un incremento patrimoniale dell'agente e correlativamente un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo del reato, esposto all'Azione esecutiva del portatore del titolo, e quindi un danno attuale ed effettivo, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante. Pertanto, anche nella ipotesi di mancato pagamento delle cambiali da parte dell'offeso, il reato di estorsione deve ritenersi consumato e non soltanto tentato. (V 103996, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)