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Sez. U, Sentenza n. 19659 del 22/12/2003 (Rv. 569142 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Giudicato penale - Autorità nel giudizio disciplinare riguardante i magistrati ordinari - Condizioni - Pronuncia a seguito di dibattimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569142-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il principio secondo il quale l'efficacia di giudicato nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 cod. proc. pen. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - della sentenza penale di assoluzione presuppone che quest'ultima sia stata resa a seguito di dibattimento, laddove del tutto irrilevante sotto un tale profilo si rende, invece, ogni eventuale pronuncia maturata in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., si applica anche al giudizio disciplinare riguardante i magistrati ordinari che siano stati imputati in un procedimento penale (In applicazione di tale principio è stata disattesa la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare che aveva assolto, in sede penale, dall'imputazione di diffamazione, un magistrato che aveva accusato altri magistrati di non aver letto gli atti di causa, con uno scritto pubblicato come annotazione del loro provvedimento giurisdizionale, su una rivista giuridica, per la presenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 29/11/1946 num. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)