diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 33 del 03/01/2020 (Rv. 656406 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Committente che corrisponde i trattamenti retributivi ed il tfr - Diritto di surroga quale avente diritto del lavoratore - Azione di accertamento - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656406-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, è privo di interesse ad agire, nei confronti dell'INPS, in relazione alla domanda di mero accertamento del diritto di sostituirsi al lavoratore nell'erogazione della prestazione dovuta dal Fondo suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)