Sez. L, Sentenza n. 10543 del 20/05/2016 (Rv. 639849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Soggetti aventi diritto dal lavoratore - Committente che corrisponde i trattamenti retributivi ed il tfr - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il committente che, in forza dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie ad un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso Trenitalia s.p.a. dall'ambito di intervento del Fondo gestito dall'INPS, affermando che tale società, condannata al pagamento dei trattamenti retributivi in favore di dipendenti di impresa sua appaltatrice per lavori di pulizia, non era "avente diritto dal lavoratore", escludendo potersi fare riferimento, ai fini dell'interpretazione della suddetta locuzione normativa, di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, alla cessione di credito).
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)