Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2005 (Rv. 583681 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo stampa - Valutazione della condotta complessiva dell'autore - Necessità - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Ai fini di verificare la sussistenza dell'illecito civile consistente nella diffamazione realizzata a mezzo della stampa, rileva la condotta complessiva dell'autore dell'illecito, unitariamente considerata, mentre essa non può essere moltiplicata per quanti sono gli atti con i quali è stata portata a compimento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto la responsabilità per diffamazione in relazione ad uno dei vari articoli di una campagna giornalistica, prendendone in considerazione il titolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio, rigettando la domanda del ricorrente laddove riteneva che ciascuna riproduzione non autorizzata delle fotografie a corredo di altri articoli, non ritenuti diffamatori, dovesse essere considerata una diversa espressione della diffamazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)