Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 27/01/2009 (Rv. 606390 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Offese arrecate col mezzo della stampa - Titolo dell'articolo - Sufficienza ad arrecare il danno - Ammissibilità - Condizioni - Idoneità ad essere percepito come immediatamente offensivo, senza necessità per il lettore di conoscere il contenuto dell'articolo - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a messostampa può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata attribuita natura offensiva ad un articolo dal titolo "Professore abusivo sloggiato dagli agenti", nel quale si dava conto di un provvedimento giudiziale d'urgenza adottato per reintegrare alcuni docenti nelle loro stanze, delle quali si era impossessato abusivamente un loro collega, al quale si era riferito l'articolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)