Sez. L, Sentenza n. 1169 del 24/02/1982 (Rv. 419051 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - REGOLAMENTI PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE O DI NAVIGAZIONE INTERNA - NATURA SOSTANZIALE DI NORME GIURIDICHE - CONSEGUENZA - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCIPLINA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO CHIAMATO A DELIBERARE SULLE PROMOZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - REGOLAMENTI PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE O DI NAVIGAZIONE INTERNA - NATURA SOSTANZIALE DI NORME GIURIDICHE - CONSEGUENZA - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCIPLINA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO CHIAMATO A DELIBERARE SULLE PROMOZIONI.*
I regolamenti per le promozioni del personale delle aziende autoferrotranviarie o di navigazione interna, essendo emanati in attuazione di espressa norma di legge (art. 15 allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148), che riserva all'autonomia normativa delle singole aziende la regolamentazione delle modalità per l'avanzamento del personale dipendente, e contenendo Disposizioni di carattere generale, che in modo astratto disciplinano i rapporti di una pluralità di soggetti indeterminati, hanno natura sostanziale di norme giuridiche, con la conseguente applicazione, nei loro confronti, del principio generale, desumibile dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui le norme giuridiche, a meno che non sia altrimenti previsto, non hanno effetto retroattivo. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, è stata ritenuta corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la composizione dell'organo chiamato a deliberare sulle promozioni dei dipendenti dell'a.T.A.C. dovesse essere regolata dalla normativa vigente al momento della Costituzione di tale organo, ancorché le promozioni dovessero aver effetto da epoca anteriore). (V 2791/73, mass n 366341).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1921 num. 148 all. A art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)