Sez. L, Sentenza n. 6214 del 22/10/1983 (Rv. 430985 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - REGOLAMENTI PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE, EMANATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 ALL. A AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 - NATURA SOSTANZIALE DI NORME GIURIDICHE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI STESSI - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ AI SENSI DELL'ART. 360 N. 3 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - REGOLAMENTI PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE, EMANATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 ALL. A AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 - NATURA SOSTANZIALE DI NORME GIURIDICHE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI STESSI - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ AI SENSI DELL'ART. 360 N. 3 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
I regolamenti per le promozioni del personale delle aziende autoferrotranviarie o di navigazione interna, in quanto emanati in attuazione di espressa norma di legge (art. 15 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148) che riserva all'autonomia normativa delle singole aziende la regolamentazione delle modalità per l'avanzamento del personale dipendente ed in quanto contenenti Disposizioni di carattere generale che in modo astratto disciplinano i rapporti di una pluralità di soggetti indeterminati, hanno natura sostanziale di norme giuridiche, con la conseguenza che la loro violazione o falsa applicazione, da parte del giudice del merito, ben può essere denunciata in Sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva interpretato l'art. 10 del regolamento delle promozioni per il personale dell'a.T.A.C. nel senso che la data dell'1 giugno di ogni anno, considerata da tale disposizione, costituisce un mero termine di riferimento del computo dell'anzianità, con la conseguenza che, ove il termine utile alla promozione venga a scadere dopo detta data, slitta all'1 giugno dell'anno successivo la sola emanazione del provvedimento di promozione, restando salva la sua efficacia retroattiva correlata all'effettiva anzianità di servizio). (V 1169/82, mass n 419051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)