Sez. L, Sentenza n. 1242 del 13/02/1985 (Rv. 439351 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.M. - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI GESTANTI ASSENTI DAL LAVORO SENZA DIRITTO A RETRIBUZIONE DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - INSUSSISTENZA - ASSENZA DOVUTA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.M. - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI GESTANTI ASSENTI DAL LAVORO SENZA DIRITTO A RETRIBUZIONE DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - INSUSSISTENZA - ASSENZA DOVUTA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, l'indennità giornaliera di maternità (art. 15, primo comma, della stessa legge) non spetta alle lavoratrici gestanti che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, siano assenti dal lavoro, senza diritto a retribuzione, da più di sessanta giorni, ancorché tale assenza sia dovuta allo Esercizio, da parte delle lavoratrici stesse, del diritto di sciopero. (V 5668/84, mass n 437342).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)