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Sez. L, Sentenza n. 5668 del 09/11/1984 (Rv. 437342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - DISCIPLINA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - SPETTANZA - LIMITI - LAVORATRICE SOSPESA DAL LAVORO, ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA, DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI.*
Stato
decisa il 1984-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - DISCIPLINA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - SPETTANZA - LIMITI - LAVORATRICE SOSPESA DAL LAVORO, ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA, DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI.*

A norma dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, l'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 della stessa legge (e, conseguentemente, l'indennità per il periodo di assenza facoltativa) non spetta alla lavoratrice che, all'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria, sia sospesa dal lavoro (e non retribuita) da più di sessanta giorni, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro - a tempo determinato (per attività stagionale) o indeterminato - interessato dalla sospensione. (V 3223/79, mass n 399593).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)