Sez. 1, Sentenza n. 5605 del 28/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206195 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione al regime di semilibertà - COndizione dell'espiazione di almeno due terzi della pena per i condannati per determinati reati - Opera solo in relazione a delitti commessi dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 1991 n. 152.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di semilibertà, l'espiazione dei due terzi della pena prevista dalla legge come condizione per l'ammissione al relativo regime da parte dei condannati per taluno dei delitti indicati nel primo comma dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) opera esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, sicché, se si tratta di delitti commessi in data anteriore, i condannati possono essere ammessi alla semilibertà dopo l'espiazione della metà della pena, secondo il principio generale stabilito nell'art. 50, comma secondo, dello stesso ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)