Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 11/03/1997 Cc. (dep. 09/05/1997) Rv. 207439 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONE DELL'ESPIAZIONE DEI DUE TERZI DELLA PENA INFLITTA INTRODOTTA DAL D.L. N. 152 DEL 1991 IN RELAZIONE A PARTICOLARI DELITTI - OPERA SOLO IN RELAZIONE A CONDANNE PER DELITTI COMMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTO DECRETO.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La condizione di avere espiato almeno due terzi della pena inflitta, richiesta dall'art. 1, comma quarto, del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, per l'ammissione al regime di semilibertà limitatamente ai condannati per taluni dei delitti indicati nell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), è applicabile esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)