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Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 25/07/1983 (Rv. 429974 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME CONTRATTO COMPLESSO - PRECLUSIONE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429974-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME CONTRATTO COMPLESSO - PRECLUSIONE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento di un rapporto contrattuale non trova ostacolo nella circostanza che il giudice del merito ravvisi nel rapporto stesso, contro l'assunto dell'attore, ma nell'ambito dei fatti da esso dedotti, un contratto complesso (nella specie, vendita ed appalto, ove il prezzo della prima era costituito dall'esecuzione dell'opera oggetto del secondo), tenuto conto che ciò configura una mera qualificazione giuridica dei suddetti fatti, rientrante nei compiti del giudice medesimo, e che inoltre nel contratto complesso la risoluzione investe necessariamente l'intero vincolo negoziale. (V 4081/77, mass n 387760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)