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Sez. L, Sentenza n. 7252 del 03/12/1983 (Rv. 431851 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTÀ EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 156/1963 - ATTRIBUZIONE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431851-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTÀ EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 156/1963 - ATTRIBUZIONE - PRESUPPOSTO.*

Il "premio di fedeltà" previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 156 deve ritenersi dovuto, ricorrendo le altre condizioni prescritte, soltanto se il servizio reso nel settore delle imposte di consumo, sia pure in virtù di prestazioni alle dipendenze di distinti datori di lavoro, non abbia subito alcuna interruzione nell'arco di tempo (venti o ventotto anni) previsto da tale disposizione. (V 1926/73, mass n 365013; (Conf 304/83, mass n 425115; (contra 1188/83, mass n 429974).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 14/02/1963 num. 156 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)