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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 04/07/1968 (Rv. 334508 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA ORDINANZA DI AMMISSIONE - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO PRECEDENTEMENTE RACCOLTO - AMMISSIBILITA - DECISIONE DELLA LITE PRESCINDENDO DAL GIURAMENTO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334508-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESTATO IN PRIMO GRADO - REVOCA ORDINANZA DI AMMISSIONE - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO PRECEDENTEMENTE RACCOLTO - AMMISSIBILITA - DECISIONE DELLA LITE PRESCINDENDO DAL GIURAMENTO - POSSIBILITA.*

Il giudice di appello, pur non avendo facolta di revocare l'ordinanza del giudice di primo grado ammissiva del giuramento suppletorio, ha il potere-dovere di valutare il materiale probatorio raccolto prima della delazione al fine di accertare se sussisteva il requisito, indispensabile per l'ammissione del giuramento, della semiplena probatio e, se attraverso tale esame perviene ad una conclusione negativa, puo definire la lite, prescindendo dal giuramento prestato. (V. 747-67, massima n. 326808 1050-66, massima n. 322105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)