diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 23/04/1966 (Rv. 322105 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322105-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*

Quando il giudizio di primo grado sia stato definito sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito della questione relativa alla legittimita di tale mezzo istruttorio, se non puo revocarne discrezionalmente l'ordinanza ammissiva o ammettere nuove prove in contrasto con esso, e, invece, tenuto a rivalutare l'intero materiale istruttorio raccolto prima della delazione, onde accertare la presenza dei requisiti legali per l'ammissione del giuramento. E se, attraverso tale esame, pervenga ad accertare che gia prima del giuramento erano stati acquisiti elementi sufficienti per la decisione della causa o che mancava qualsiasi prova a sostegno dell'assunto della parte cui il giuramento e stato deferito, deve decidere la controversia prescindendo dall'esito del giuramento prestato. (Conf 320233; 887/65; 1574/64; 1497/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)