Sez. L, Sentenza n. 508 del 29/01/1985 (Rv. 438715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - DENUNCE SEMESTRALI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - DENUNCE SEMESTRALI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La richiesta del datore di lavoro, prevista dall'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482, in materia di avviamento obbligatorio di invalidi ed appartenenti ad altre categorie protette, costituisce un indispensabile requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore ad un'azienda da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e non è utilmente sostituibile nella sua specifica funzione dalle denunce semestrali di cui all'art. 21 della medesima legge, salvo che queste, in determinati casi, possano essere interpretate come contenenti una clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico ed avente ad oggetto la formulazione nei modi dovuti dalla richiesta suddetta. (Conf 6395/82, mass n 424017).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)