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Sez. 3, Ordinanza n. 3730 del 30/11/1978 Cc. (dep. 12/12/1978) Rv. 140562 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - AUTONOMIA.*
Stato
decisa il 1978-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140562-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - AUTONOMIA.*

A seguito della sentenza 6-18 maggio 1978, n 69 della Corte costituzionale che - dichiarando l'illegittimita costituzionale dello art 630 cod proc pen nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore d'ufficio per colui che promuove un incidente di esecuzione - ha reso obbligatoria l'assistenza del difensore, di fiducia o d'ufficio, per chi interviene nel relativo procedimento, spetta al difensore, ai sensi dell'art 192, ultimo comma, cod proc pen, un autonomo diritto di impugnare il provvedimento emesso dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)