Sez. 6, Sentenza n. 3182 del 10/10/1979 Ud. (dep. 17/10/1979) Rv. 089627 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OBBLIGATORIETA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OBBLIGATORIETA.*
In seguito alla sentenza costituzionale n 69 del 1978, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 630 cod proc pen nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio per colui che promuove un incidente di esecuzione, anche in detto procedimento deve ritenersi obbligatoria, a pena di nullita assoluta, l'assistenza del difensore di fiducia o di ufficio. (Cass sez terza 2 dicembre 1978, giorgi, mass n 140562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)