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Sez. 1, Sentenza n. 1648 del 25/05/1972 (Rv. 358488 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - DOVERE DEL CONVENUTO DI SUBIRE IL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IRRILEVANZA DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1972-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358488-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - DOVERE DEL CONVENUTO DI SUBIRE IL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IRRILEVANZA DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO.*

Il profilo della legittimazione va tenuto distinto da quello di merito, non potendosi confondere la legittimazione con la titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, consistendo la legittimazione medesima nel diritto potestativo ad ottenere dal giudice una sentenza di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. In particolare, costituiscono questioni di legittimazione passiva soltanto quelle attinenti all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza o meno della titolarita del rapporto stesso. (nella specie e stata ritenuta questione di merito e non di legittimazione quella relativa alla opponibilita al fallimento di un sequestro ottenuto a carico dell'erede e trascritto su immobile incluso nella massa attiva del fallito, poi deceduto, anteriormente alla dichiarazione di fallimento). (Conf 2642'70, mass n 349055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)