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Sez. U, Sentenza n. 2642 del 12/12/1970 (Rv. 349055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONDIZIONI - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349055-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONDIZIONI - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE.*

La legitimatio ad causam e una condizione dell'Azione, intesa come possibilita di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Costituiscono questioni di legittimazione passiva soltanto quelle attinenti all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza o titolarita del rapporto stesso. Pertanto, non si e di fronte ad una questione di legittimazione passiva, ne ad una vera e propria questione di merito, quando il convenuto eccepisce la propria estraneita al rapporto giuridico sostanziale su cui l'attore fonda la domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)