Sez. L, Sentenza n. 14331 del 21/06/2006 (Rv. 590281 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Poteri ufficiosi d'indagine del giudice - Mancanza di un provvedimento decisorio esplicitante le ragioni dell'esercizio o del mancato esercizio dei predetti poteri - Censura sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
In mancanza di un provvedimento decisorio esplicitante le ragioni per le quali il giudice ritenga di far ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso, nonostante la formale ed esplicita richiesta di una delle parti, non è consentita una censura che, seppur sollevabile precedentemente, sia stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità e con la quale si denunzi il mancato esercizio dei poteri d'ufficio, censura che finirebbe, con il giudizio di rinvio, per prolungare la durata del processo. Tale soluzione trova conforto nel principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.) e nella ricaduta, in termini processuali, scaturente dall'inerzia e mancata sollecitazione della parte interessata all'esercizio dei poteri ufficiosi - pur dopo che l'esaurimento dell'istruttoria abbia fatto permanere un quadro probatorio incerto - e ciò anche in ossequio applicativo del principio della tempestività dell'allegazione della sopravvenienza, comportante l'osservanza, a pena di decadenza, dell'onere di far valere nel primo atto difensivo eccezioni o deduzioni volte a contrastare le avverse domande, dovendosi avere riguardo al sistema di preclusioni e decadenze proprio delle controversie di lavoro e, sia pure in misura minore, anche del procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990-1995.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)