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Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24/10/2007 (Rv. 599575 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Presupposti - Verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti - Rilevanza - Esclusione - Obbligo del giudice di motivare l'attivazione dei poteri ufficiosi - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599575-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti. Peraltro, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria l'integrazione probatoria. (Nella specie, la S.C., affermando il su esteso principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto decaduto il rincorrente dalla prova di asseriti fatti di mobbing, non essendo stata tale prova richiesta specificamente nel ricorso introduttivo del giudizio e non essendovi le condizioni per l'integrazione probatoria officiosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)